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Ordinanza — n. 36426/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription violation regarding recidiva rules and ne bis in idem principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36426/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bonura Antonino inadmissible, ordering him to pay costs. Bonura argued that the lower court violated the law by failing to declare the prescription of crimes linked to recidiva, citing Articles 157, 159, and 161 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the established jurisprudence confirms recidiva affects both minimum and maximum prescription terms without violating the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol 7 of the ECHR.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2; Art. 161, comma 2; Art. 129 cod. proc. pen.; The repeated recidiva circumstance affects both the minimum and maximum prescription terms without violating the principle of ne bis in idem or Article 4 of Protocol 7 of the ECHR.

Parole chiave

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recidiva prescrizione penale ne bis in idem Protocollo 7 CEDU violazione legge inammissibilità ricorso termine prescrizionale reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 157, secondo comma, cod. pen.
Art. 159, cod. pen.
Art. 161, secondo comma, cod. pen.
pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., e all'art. 129 cod.
Art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU
pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
art. 129 cod. proc. pen
pen., e all'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Zolotoukhine c. Russia, Corte EDU, 10 febbraio 2009
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv.
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu
285267-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv.
Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli
273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA ANTONINO, nato ad Alcamo il 17/04/1963 avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bonura Antonino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 157, secondo comma, 159 e 161, secondo comma, cod. pen., e all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati ascritti all'odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato perché in contrasto con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, a mente del quale: «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.