Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds are specific facts, not legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Raho Fabio inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to properly establish criminal liability for money laundering, but the Court found this argument focused exclusively on factual reconstruction rather than legal errors. Consequently, the Court ruled that such specific factual assessments are beyond its jurisdiction and remain unreviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: Appeals based solely on specific factual evaluations or the existence of criminal elements are inadmissible as they fall outside the Court of Cassation's powers to review only legal errors.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHO FABIO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 10/10/1972 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Raho Fabio; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio (vedi pagg. da 4 a 6 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 sette bre