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Ordinanza — n. 36253/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's complaint regarding a conscious contributory role was deemed too generic and failed to correlate with the specific reasoning of the lower court's decision. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal must contain specific grounds detailing the alleged errors; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without identifying specific distortions of procedural facts are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity Article 581 Code criminal appeal inadmissibility generic grounds re-evaluation of evidence violazione del segreto commerciale violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro violazione delle norme sicurezza

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valerio Sau; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova di un consapevole contributo concorsuale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valerio Sau; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova di un consapevole contributo concorsuale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valerio Sau; considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova di un consapevole contributo concorsuale, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2