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Ordinanza — n. 36243/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific complaints not matching the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaints were non-specific and did not address the detailed reasoning of the Court of Appeal. The appellant merely requested a different assessment of evidence, which falls outside the cassation court's jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine non-specific complaints that do not target the specific reasoning of the lower court or request a re-evaluation of evidence, as such activities are not within its competence.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific complaints cassation competence evidence assessment procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/07/1982 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse da Salvatore Mauro; ritenuto che il ricorrente reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione nei confronti della motivazione relativa alla identificazione dell'imputato. Osservato che si tratta di censure aspecifiche, che non si confrontano con l'articolato e persuasivo percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale per ritenere che il ricorrente fosse l'autore della rapina (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, inoltre, che le doglianze si risolve nella richiesta di assegnare alle prove raccolte una diversa capacità dimostrativa, attività non compresa tra le competenze assegnate alla Corte di legittimità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lugli