Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic arguments and failure to address specific evidence acquisition times.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Staltari inadmissible due to its generic nature and failure to address specific evidentiary issues. The appellant raised legal arguments regarding Article 89 of the Penal Code but did not provide precise indications on when specific evidence was acquired. The court rejected these claims as logically inconsistent and lacking concrete support compared to the lower court's findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 89 c.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates generic arguments without specific factual or procedural indications, failing to address the precise points of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STALTARI MAURIZIO nato a MERATE il 13/07/1973 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Staltari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché ripropone in termini di evidente genericità temi critici prospettati con l'appello e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, sia in relazione alla ritenuta applicabilità del disposto di cui all'ad 89 cp ( il ricorso riposa su emergenze che non trovano puntuale riscontro in specifiche indicazioni relative ai momenti di relativa acquisizione probatoria), sia con riferimento alle generiche ( rispetto al quale è immediata l'aspecificità della doglianza e la genericità dell'assunto) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 12 luglio 2024.