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Ordinanza — n. 35975/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects vague complaints on capacity and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35975/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaints regarding the lower court's reasoning. The appellant failed to specify why the second-instance judgment was flawed concerning the defendant's capacity to understand and will, or why the sentencing was inappropriate. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the reasons for criticizing the lower court's extensive motivation on capacity and sentencing.

Parole chiave

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generic appeal grounds capacity to understand criminal appeal inadmissibility specificity requirement procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 366 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCA' MARIO nato a SIDERNO il 29/04/1965 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Lucà Mario, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 385 cp; rilevato che il primo motivo è generico, non specificando il ricorrente le ragioni della critica all'ampia motivazione della sentenza di secondo grado resa in ordine alla capacità di intendere e volere (pg.3-4); rilevato che altrettanto generica è la doglianza concernente il mancato riconoscimento delle generiche, nonostante la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mende. Così decis