Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation against appellate court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's decision solely on grounds of omitted motivation without addressing the specific findings regarding violent conduct in the crimes of resistance to a public official and personal injuries. The court rejected this generic criticism because the lower court had already provided sufficient, albeit brief, indications on why the imposed sentence was appropriate and not overly lenient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and fails to confront the specific factual and legal indications contained in the contested judgment, particularly regarding the justification of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGINTARU STEFAN nato il 30/07/1994 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefan Argintaru; ritenuto che il ricorso generico, contestando l'omessa motivazione senza confrontarsi con le puntuali - per quanto sintetiche - indicazioni contenute nella sentenza di appello relativamente alla condotta violenta integrante i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; rilevato che manifestamente infondate sono le censure concernenti il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello indicato gli elementi ritenuti - con giudizio di merito non affetto da censure rilevabili in questa sede - incompatibili con il richiesto trattamento più favorevole; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis