Cassation court dismisses appeal as merely reiterative, rejecting alternative fact presentation and marginal evidence errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's reasoning was logically flawed regarding relationships with other defendants and the sequence of events leading to the robbery. The court rejected these claims, finding the appeal was a mere repetition of lower court grievances and that alleged evidence misinterpretations were marginal and insufficient to overturn the established evidentiary framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reiterate lower court grievances or present alternative fact interpretations without new evidence are inadmissible if the lower court's reasoning remains logically sound and the alleged errors are marginal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSAIN SAIAM nato il 07/01/1992 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Hossain Saiam avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata a seguito di precedente annullamento con rinvio; ritenuto che il ricorso è meramente reiterativo di doglianze di merito, sottoponendo a questa Corte una prospettazione alternativa del fatto basata su una diversa lettura delle risultanze probatorie; rilevato che la Corte di appello ha fornito una motivazione immune da cesure logiche in ordine ai rapporti tra il ricorrente e gli altri correi, già giudicati definitivamente, nonché sulla concatenazione degli eventi che hanno preceduto e seguito la rapina eseguita materialmente da Di Matola; rilevato che i dedotti travisamenti della prova non sono di per sé idonei a sovvertire il quadro indiziario, attenendo ad aspetti marginali, senza che il ricorrente si sia fatto carico di valutare le presunte discrasie probatorie rispetto agli elementi ritenuti determinanti dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così