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Ordinanza — n. 35918/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasion charge due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the second instance court's finding of evasion, but the court noted the appeal lacked a necessary critical analysis of the arguments supporting the conviction. Consequently, the court ruled that the lower court's linear and logical motivation was evident and the appeal was unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the arguments supporting the decision, as the lower court's reasoning is evident and logical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of critical analysis evasion charge second instance court procedural costs award allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti deroga in caso di stato di emergenza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNOLO GAETANO nato a CROTONE il 21/03/1984 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo del ricorso; Ritenuto che lo stesso non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. In ogni caso è, all'evidenza, infondato, quando si abbia riguardo alla lineare e logica motivazione con cui la decisione di appello, ritiene sussistenti gli elementi costitutivi del reato di evasione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliefe estensore Il Presi ente