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Ordinanza — n. 35783/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects criticism of appellate sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35783/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Fausciana inadmissible due to generic grounds. The appellant criticized the Milan Court of Appeal's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing against the judge's assessment of drug trafficking seriality and profit. The court rejected these claims, noting the lower court's reasoning was logical and consistent with the statutory application regarding residence violations.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: An appeal based on generic grounds lacking specific factual or legal arguments is inadmissible when the lower court's decision is adequately and logically motivated.

Parole chiave

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generic grounds appeal inadmissibility criminal sentencing reasoning drug trafficking mitigation art 616 c.p.p. sanzioni pecuniarie sanzione disciplinare dell'avvocato sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAUSCIANA MAURIZIO nato a MONZA il 20/08/1973 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la serialità dell'attività di spaccio, il profitto conseguito e quello perseguito, mentre l'applicazione del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice, né tanto meno la giustificazione addotta sulle ragioni delle violazioni del divieto di dimora; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consi liere estensore Il Presidente