Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of effective comparison with lower court's reasoned decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the appeal's grounds too generic and lacking specific comparison with the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal was merely a repetition of previously rejected criticisms and thus legally inadmissible under Italian criminal procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to effectively compare with the adequately reasoned decisions of the court of first instance, constituting a mere repetition of rejected censure.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFIERI LIDIA nato il 19/08/1974 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Firenze, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità del fatto e le accuse nei confronti del personale di polizia giudiziaria; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso, che assume carattere reiterativo delle medesime censure già respinte; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il i liere estensore Il Presiden