Cassar's personal appeal dismissed as Italian law requires technical representation for all criminal appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Jonathan Cassar's personal appeal inadmissible, ordering him to pay €3,000 in costs. Although Cassar argued for his right to self-representation, the court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, strictly prohibits personal appeals by the accused. Consequently, the court ruled that technical representation is mandatory for all appeals to ensure professional defense standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The right to appeal personally to the Court of Cassation is no longer recognized for the accused, requiring mandatory technical representation to uphold professional defense standards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSAR JONATHAN nato a TERMINI IMERESE il 25/10/1993 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato personalmente da Cassar Jonathan contro la sentenza della Corte di appello di Palermo de11 18 febbraio 2024 è inammissibile. L'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello d; qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidentie