Criminal appeal dismissed as inadmissible for raising issues already decided by lower courts with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Maria Tammaro inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined and rejected the defendant's arguments regarding the applicability of Article 131-bis of the Penal Code and the preclusion of the defense of resistance under Article 337 of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court affirmed this decision, noting that the appellant's new points lacked logical coherence and were legally incorrect, thus failing to meet the threshold for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 337 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it raises issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with legally sound reasoning, as the appellant fails to demonstrate new grounds or logical coherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMARO MARIA nato a FAVIGNANA il 07/04/1977 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Tammaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntua .14 rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo alla ritenuta non applicabilità dela causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cod. pen. sia in relazione alla resistenza ex art 337 cp, preclusa ex lege, sia in riferimento alla minaccia, considerate le puntuali consieraziono spese alla pagina 5 ( dall'ultimo capoverso); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.