Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits already decided with correct legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised grounds merely reproduced arguments already examined and rejected by the lower courts. The appellant argued regarding inability to fulfill contributory obligations and partial non-compliance, but the court found these points legally insufficient and factually unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds merely repeat arguments already fully examined and rejected by the courts of first and second instance with legally correct and coherent reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDO ELPIDIO nato a NAPOLI il 06/03/1980 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Elpidio Belardo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche tali da rendere le relatuva valutazioni di merito non sindacabili in questa sede avuto riguardo alla assenza di elementi in grado di supportare l'ipotizzata impossibilità di adempiere del ricorrente all'obbligazione contributiva sullo stessa gravante, alla irrilevanza degli inadempimenti parziali addotti, al mancato riconoscimento delle generiche di assenza di elementi di segno positivo all'uopo valorizzabili rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.