Cassation appeal dismissed for lack of specificity under Art. 581 and 129 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by David Aldo inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant challenged the lower court's decision not to acquit him, but the arguments presented were deemed generic and failed to cite specific legal reasons or reference the relevant parts of the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined substantively because it did not meet the strict specificity requirements of Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, Art. 129 c.p.p.; A cassation appeal lacking specific grounds and precise references to the contested act's reasoning is inadmissible as it prevents the reviewing judge from identifying the merits of the complaint.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID ALDO (CUI 00AMBEN) nato a TRIVERO il 08/03/1957 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Aldo David; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 maggio 20