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Ordinanza — n. 35138/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35138/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Spadoni's appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed too generic and failed to correlate with the complexity of the lower court's reasoning regarding the subjective element of the crimes. Consequently, the court upheld the appellate judgment and ordered Spadoni to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, failing to clearly identify the errors in the lower court's reasoning or the specific evidentiary issues requiring re-evaluation.

Parole chiave

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lack of specificity Article 581 criminal procedure inadmissible appeal subjective element of crimes procedural costs capacità di stare in giudizio prova oggettiva lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADONI MARCO nato a MORCIANO DI ROMAGNA il 31/08/1966 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Spadoni; letta la memoria depositata; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla prova dell'elemento soggettivo dei reati ascritti, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 7 della motivazione); rilevato, pertanto, con superamento anche di quanto contenuto nella memoria, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di' euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i