Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments lacking specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations regarding the denial and revocation of conditional sentence suspension under Articles 163 and 164 of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were deemed too generic and lacked specific factual allegations supporting the alleged legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, 164 cod. pen.: An appeal must be supported by specific allegations; generic criticisms without concrete facts regarding the lack of prerequisites for suspension or revocation render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLA SIMONE nato a SONDALO il 25/02/1999 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Pola Simone. Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli ar t. 163, 164 cod. pen. in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
2. Violazione di legge, inosservanza o erronea applicazione degli artt. 163, 164 cod. pen. in ordine alla revoca clel beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Sondrio in data 16/10/2019, irrevocabile il 23/11/2019. Considerato che le ragioni di doglianza prospettate, a fronte d alle puntuali argomentazioni illustrate in sentenza, devono reputarsi del tutto aspecifiche, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche, non assistite da idonee allegazioni, circa la mancanza dei presupposti del diniego della con :essione del beneficio e della revoca della precedente sospensione condizionale d Ila pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr 4id nt