Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34973/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of interest regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34973/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Meolo Salvatore inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's sentencing and recidivism findings, but the Court found the arguments regarding recidivism and the exclusion of leniency were unfounded. Furthermore, the fourth ground of appeal was rejected as inadmissible because it was too generic and lacked specific factual or legal reasoning required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible for lack of interest if it challenges a judgment that has already rejected a ground of appeal deemed inadmissible ab initio due to manifest unfoundedness or genericity, as such a challenge would not yield a favorable outcome in the remand trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of interest in litigation generic grounds of appeal recidivism under Italian law exclusion of leniency procedural requirements of appeal costs of litigation aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
Art. 99 c.p.
Art. 131-bis c.p.
15424 del 05/03/2023, Regina, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod.
Art. 133 c.p.
279549 - 02).rilevato che il quarto motivo' di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
15424 del 05/03/2023, Regina, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
279549 - 02).rilevato che il quarto motivo' di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra
Sez. 2, n. 15424 del 05/03/2023, Regina
280250 - 01, da ultimo Sez. 2, n. 15424 del 05/03/2023, Regina, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019
Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019
277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEOLO SALVATORE nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 11/06/1963 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Meolo Salvatore; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 99 e 131-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto sono manifestamente infondati. rilevato che l'applicazione dell'aumento di pena a titolo di recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso nnotivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. rilevato che i giudici di appello hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 - 01, da ultimo Sez. 2, n. 15424 del 05/03/2023, Regina, non massimata) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali del Meolo e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).rilevato che il quarto motivo' di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è dedotto in carenza di interesse. Va, preliminarmente, rilevato che la Corte territoriale nulla ha motivato in ordine al motivo di appello avente a oggetto la determinazione della pena pecuniaria in misura superior al minimo edittale; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni impugnazione, senza confrontarsi con le motivazioni fornite sul punto dal Tribunale con la conseguenza che l'impugnazione così formata non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette di percepire con esattezza l'oggetto delle censure (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01).

Di conseguenza deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca