Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Balestra and La Croce inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the lower court's finding of criminal responsibility, but the court found their complaints lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeals sought a re-evaluation of evidence and facts, which falls outside the scope of the appellate review and requires specific identification of factual distortions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Appeals lacking specific grounds regarding factual distortions are inadmissible as they improperly request a re-evaluation of evidence and facts, which is reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BALESTRA MARCELLA nato a LUCCA il 05/05/1977 LA CROCE CLAUDIO nato a CASALMAGGIORE il 10/07/1974 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Marcella Balestra e Claudio La Croce; ritenuto che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici di merito, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della Somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio