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Ordinanza — n. 34936/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific reference to the appealed judgment under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34936/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the defense. The appellant argued for a lack of motivation in the lower court's decision, but the arguments were deemed entirely abstract and devoid of any specific reference to the contested judgment. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure, resulting in its rejection and the imposition of costs.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific reference to the contested judgment, thereby failing to allow the reviewing judge to identify the merits of the criticism.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific reference Art. 581 c.p.p. inadmissible appeal vizio di motivazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KRIKI HAKIM nato il 21/05/1983 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Hakim Kriki; considerato che l'unico motivo dì ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è assolutamente generico risolvendosi in una serie di considerazioni del tutto avulse dal contenuto della sentenza impugnata ed è, pertanto, privo dei requisiti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; rilevato che vengono articolate argomentazioni del tutto generiche, prive di ogni riferimento al caso di specie e, in particolare, al contenuto della sentenza impugnata, di modo che, in definitiva, non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio