Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Staili El Hocine inadmissible due to a lack of specific grounds. The defense argued for a violation of non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the appeal generic and devoid of required elements. Consequently, the appeal was rejected because it failed to identify specific facts, preventing the reviewing judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging violation of non-punishment causes is inadmissible if it is generic and fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the court of appeal from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAILI EL HOCINE nato il 16/08/1982 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso nell'interesse di Staili El Hocine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente