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Ordinanza — n. 34902/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence citing lack of grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the denial of generic mitigating circumstances and the sentencing range. The defense claimed a violation of law and motivation defects, but the court found the lower court's reasoning sufficient by referencing the defendant's continuous criminal history and lack of rehabilitation efforts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appellate court need not consider every favorable or unfavorable element when denying generic mitigating circumstances, provided a congruent reference is made to decisive negative factors or the absence of positive ones.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review continuous criminal history lack of resipiscence recidiva nell'infrazione attitudine all'integrazione riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 595 c.p.p.
Art. 133 c.p.
è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI ANGELO nato a SERMONETA il 21/06/1964 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto interesse di Morelli Angelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., pag. 2 si veda, in particolare, pag. 2, dove la Corte d'appello ha richiamato i plurimi precedenti penali dell'imputato che ha "... continuato ininterrottamente a delinquere senza cercare di mutare la condotta di vita anche attraverso percorsi di riabilitazione dalle sue dipendenze ..."); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr., si veda, in particolare, pag. 3 sull'intensità del dolo e dei motivi a delinquere, sulla gravità del fatto e l'assenza di resipiscenza nonché sui numerosi e specifici precedenti penali dell'imputata che giustificano lo scostamento di pena dal minimo edittale);

è peraltro assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena, come nel caso di specie, di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 luglio 2024 Il Consigliere est