Italian Court dismisses appeal as inadmissible for raising impermissible issues and manifestly unfounded arguments regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Wondwosen Getachew Henok inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not applied, but the court found the appeal impermissible because it raised issues not allowed in a legitimacy proceeding. Furthermore, the court determined the appeal was manifestly unfounded since the lower court's reasoning was adequate, logical, and consistent with the principle that judges need not consider every favorable element if they address decisive ones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises issues not permitted in a legitimacy proceeding or is manifestly unfounded, as the court of first instance need not consider all elements but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WONDWOSEN GETACHEW HENOK (CUI: 03N7PAQ) nato il 02/07/1988 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Wondwosen Getachew Henok, ritenuto che l'unico motivo di ricorso -con cui si lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche- è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità e perché è manifestamente infondato in presenza di una motivazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.