Cassation court dismisses appeals against conviction for joint crime, rejecting requests to re-evaluate sentencing choices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Caniglia Sara and Sallustio Rino Claudio inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found that the grievances regarding the qualification of joint crime and generic mitigating circumstances did not demonstrate legal violations or manifest illogicality. Instead, the appeals merely sought an improper review of the Court of Appeal's evaluative choices, which were already rejected based on adequate reasoning rooted in a thorough examination of procedural records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 2 lett. b) c.p.p.; Art. 360 n. 2 lett. c) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they do not highlight legal violations or manifest illogicality but instead seek an improper review of the appellate court's evaluative choices regarding the qualification of joint crime and the recognition of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANIGLIA SARA nato a LECCE il 20/12/1981 SALLUSTIO RINO CLAUDIO nato a TERMOLI il 28/01/1987 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi congiunti di Caniglia Sara e Sallustio Rino ClaudiO, considerato che le doglianze articolate in relazione alla qualificazione del concorso di Sallustio e alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, per come emerge dalla lettura della motivazione alla pagina 5 (dove viene affrontato il tema del concorso9 e alla pagina 6 (dove viene affrontato il tema della riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente