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Ordinanza — n. 34337/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic ground of insufficient motivation under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34337/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mineo Jonathan inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment solely on the ground of insufficient motivation, arguing the lower courts failed to justify the conviction and sentence. The court rejected this because the ground was too generic, failing to specify factual or legal grievances or engage with the reasoning in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal based on a generic ground of insufficient motivation is inadmissible if it does not pinpoint specific factual or legal grievances or adequately confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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insufficient motivation inadmissible appeal generic ground cassation procedure procedural costs imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze pena minima

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINEO JONATHAN nato a PALERMO il 20/08/1998 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 30 novembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 27 luglio 2022 con cui Mineo Jonathan era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4 in relazione al comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, insufficienza di motivazione.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il