Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds not raised in prior appellate proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioners introduced new arguments regarding sentencing disparity and mitigating circumstances that were not raised during the previous appellate review. The defendants argued for unequal treatment based on their distinct recidivism statuses, but the court held these issues were new and thus barred from this stage. Consequently, the lower court's decision upholding the convictions was confirmed, and the appellants were ordered to pay legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: New grounds not deduced in prior appeals are inadmissible in cassation to prevent circumvention of appellate jurisdiction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAPRI' SANDRO nato il 27/07/1977 RACITI ORAZIO SALVATORE nato a CATANIA il 03/12/1981 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del locale Tribunale del 6 luglio 2017 con cui Caprì Sandro e Raciti Orazio Salvatore, escluse le circostanze aggravanti ed applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di equivalenza alla recidiva ad entrambi contestata, erano stati condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 56, 69, 99 cod pen., per essere stata loro erroneamente applicata la stessa pena, benché al Raciti fosse stata contestata la recidiva semplice e al Caprì la recidiva qualificata; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non essere state riconosciute le circostanze attenuanti in termini di prevalenza sulla contestata recidiva con riguardo alla posizione di Raciti Orazio Salvatore.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come le eccepite contestazioni costituiscano dei motivi nuovi, non dedotti con il precedente appello e perciò non sottoponibili al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estenso