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Ordinanza — n. 34116/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as facts regarding Article 385 Penal Code were not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34116/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime defined in Article 385 of the Penal Code, arguing specific factual errors. The court rejected these arguments because the contested facts were not properly raised during the appellate proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals must address issues of fact and law raised in the second instance; failure to deduce specific factual questions in appeal renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Article 385 Penal Code Inadmissible Appeal Facts Not Raised Second Instance Review inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
pen.; Ritenuto che ì motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono entrambi inammissibili in quanto entrambi aventi ad oggetto questioni in fatto non dedotte in appello.
Art. 611 cod. proc. pen.
12504-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
12504-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod.
art. 385 cod. pen
pen.; Ritenuto che ì motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLUOTTO MASSIMO nato a TERNI il 30/03/1960 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; R.G. 12504-2024 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che ì motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono entrambi inammissibili in quanto entrambi aventi ad oggetto questioni in fatto non dedotte in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2