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Ordinanza — n. 34112/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for resistance to public officials as inadmissible due to unfounded arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34112/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by Cintura Giuseppe and Lombardo Carmelo inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for mitigated sentencing and the absence of intent regarding charges of resisting a public official, but the court found their claims manifestly unfounded. The court ruled that the lower court correctly assessed the lack of positive elements for leniency and confirmed the existence of full intent to obstruct official duties, while also rejecting a new defense argument regarding non-punishment that contradicted the law.

Regesto Legislator

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Art. 611 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on manifestly unfounded grounds regarding sentencing mitigation or the absence of intent are inadmissible, and defenses claiming non-punishment under Art. 131-bis c.p. are rejected when the offense was committed against officials exercising their functions.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official inadmissible appeal manifestly unfounded non-punishment defense sentencing proportionality Cassazione ordinanza procedural defects disobbedienza militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 611 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il secondo motivo di ricorso la difesa di Lombardo Carmelo chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 611 cod. proc. pen
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo di ricorso la difesa di Lombardo Carmelo chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CINTURA GIUSEPPE nato a PALERMO il 17/07/1985 LOMBARDO CARMELO nato a PALERMO il 02/02/1990 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; RG 12461/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati.

Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di Cintura Giuseppe, l'unico motivo di ricorso lamenta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente operato un'autonoma valutazione della congruità e proporzionalità della pena, valorizzando l'assenza di elementi di segno positivo idonei al riconoscimento della mitigazione sanzionatoria. In relazione al ricorso proposto nell'interesse di Lombardo Carmelo, con il primo motivo la difesa prospetta l'assenza del necessario dolo di fattispecie.

Si tratta di una doglianza generica, oltre che manifestamente infondata. La sentenza di appello, infatti, ha correttamente dato conto della sussistenza di una piena e cosciente intenzione di impedire l'atto d'ufficio dei pubblici ufficiali (cfr. p. 4 della sentenza impugnata). Con il secondo motivo di ricorso la difesa di Lombardo Carmelo chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Si tratta di un motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto non dedotto in precedenza e, comunque, esso si risolve in una prospettazione interpretativa in palese contrasto con il dato normativo.

A mente dell'art. 131- bis cod. pen., per come vigente all'epoca dei fatti, l'offesa non può essere considerata di particolare tenuità quando, nei casi di resistenza a pubblico ufficiale, il fatto sia stato commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Nel caso di specie, la condotta è stata posta in essere nei confronti di appartenenti all'arma dei Carabinieri, nell'esercizio delle funzioni. Circostanza, questa, che esclude ex lege il riconoscimento del beneficio. Infine, con riferimento all'eccessività della pena, la doglíanza difensiva non coglie nel segno, avendo la sentenza impugnata adeguatamente espresso una motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto a supporto della determinazione sanzionatoria (cfr. pp. della sentenza impugnata).

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle