Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33798/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's withdrawal of the appeal via special prosecutor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33798/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Carmelo Silvestro, had withdrawn the prosecution through his special prosecutor before the decision was made. The special prosecutor formally renounced the appeal on June 22, 2024, rendering the subsequent cassation request void under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and pay a monetary fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant, through a special prosecutor, declares renunciation of the prosecution before the decision is made.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility special prosecutor renunciation withdrawal of prosecution procedural costs award monetary fine penalty esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELO SILVESTRO nato a CATANIA il 01/01/1986 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.PASSALACQUA Carmelo Silvestro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva rideterminato nei suoi confronti la pena applicata dal Tribunale di Catania in relazione al reato di furto in appartamento pluriaggravato in concorso.

2. Con istanza depositata in data 22 Giugno 2024 l'avv.to Giuseppina Assunta Nicolosi, nominata procuratrice speciale, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. 3.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della decisione, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il ide