Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's withdrawal of the appeal via special prosecutor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Carmelo Silvestro, had withdrawn the prosecution through his special prosecutor before the decision was made. The special prosecutor formally renounced the appeal on June 22, 2024, rendering the subsequent cassation request void under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and pay a monetary fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant, through a special prosecutor, declares renunciation of the prosecution before the decision is made.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA CARMELO SILVESTRO nato a CATANIA il 01/01/1986 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.PASSALACQUA Carmelo Silvestro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva rideterminato nei suoi confronti la pena applicata dal Tribunale di Catania in relazione al reato di furto in appartamento pluriaggravato in concorso.
2. Con istanza depositata in data 22 Giugno 2024 l'avv.to Giuseppina Assunta Nicolosi, nominata procuratrice speciale, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. 3.11 ricorso é inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen. in quanto, nelle more della decisione, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del procedimento, e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si indica come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il ide