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Ordinanza — n. 33764/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking sentence as generic and inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Shabaj Xhevahir inadmissible for being generic and lacking specific grounds. The appellant challenged a three-month prison sentence and €14,000 fine for drug trafficking, arguing for home detention instead. The court rejected this because the complaint violated procedural rules regarding appeals against sentencing requests and the original sentence was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are inadmissible if generic, and the appellant is liable for procedural costs when no fault is found in the inadmissibility.

Parole chiave

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drug trafficking procedural appeal inadmissible complaint sentencing request procedural costs Orlando reform home detention traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHABAJ XHEVAHIR nato il 02/11/1996 avverso la sentenza del 20/01/2024 del TRIBUNALE di VASTOfdato avviso alle parti; ) udita a re azione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. SHABAJ Xhevahir ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Vasto gli ha applicato, a su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi due di reclu- sione ed euro 14.000 di multa in relazione a ipotesi di traffico di sostanza stupe- facente.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. D'altro canto, la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale e gli aumenti risultano applicati in misura percentualmente modesta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere es