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Ordinanza — n. 32832/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for passive resistance as inadmissible due to prior rejection of identical grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32832/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had already rejected the claim of passive resistance, finding instead that the appellant's conduct constituted active threats against public officials under Article 337 of the Penal Code. The supreme court upheld this decision, ruling that the appellant's arguments were merely a repetition of previously dismissed legal grounds without new justification.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The court rejects an appeal as inadmissible when the grounds raised are identical to those already fully examined and rejected by the court of first instance, constituting a mere repetition of censured arguments.

Parole chiave

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passive resistance active threats public officials inadmissible appeal repetition of grounds Article 337 Penal Code court costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
10792/24 DURAC OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen
10792/24 DURAC OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC GINA nato il 07/02/1996 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 10792/24 DURAC OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, invero, che la Corte d'appello, con motivazione logica ed esaustiva, ha escluso la riconducibilità della condotta della ricorrente ad una ipotesi di mera resistenza passiva, ritenendo accertato l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., dal momento che - alla luce delle risultanze probatorie - tale condotta era consistita nel proferire plurime minacce nei confronti dei pubblici ufficiali;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04