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Ordinanza — n. 32826/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for failure to raise multiple persons requirement as a specific appeal ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to procedural non-compliance. The appellant argued that the lower court erred in finding the presence of multiple persons, a crucial element for the crime charged. The court ruled that this specific ground was not explicitly raised in the appeal act, violating the mandatory requirement of Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; An appeal ground not specifically deduced in the appeal act is inadmissible as a generic objection.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility multiple persons requirement specific appeal ground procedural non-compliance Code of Criminal Procedure maggiorazione dissuasiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 341-bis cod. pen
10739/24 POMA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMA JIMENEZ RAFEL PAULINO nato il 24/10/1975 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 10739/24 POMA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso, relativa alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, oltre che generica, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04