Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32664/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being generic and lacking specific grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32664/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Luigi Predieri against the Court of Appeal of Bologna was declared inadmissible. The court found the sole ground of appeal generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism as required by law. Consequently, the appeal could not allow the reviewing judge to identify the specific grounds for review, leading to its rejection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; A cassation appeal must specify the grounds for review; generic and indeterminate grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal Criminal Procedure Code specific grounds requirement indeterminate appeal grounds bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
216, comma 1, legge fall.; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, che si risolve nella trascrizione dell'atto di appello e della sentenza impugnata, è generico e indeterminato e, quindi, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PREDIERI LUIGI nato a REGGIO EMILIA il 07/02/1962 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Predieri ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 49 e 220 legge fall., agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fall. e all'art. 216, comma 1, legge fall.; Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto dal ricorrente, che si risolve nella trascrizione dell'atto di appello e della sentenza impugnata, è generico e indeterminato e, quindi, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. Invero, a fronte della logica e corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente