Italian Court dismisses appeals against criminal liability findings due to lack of factual re-evaluation power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Saverio Nicoletta, Marco Mancuso, and Raffaello Mazza inadmissible. The appellants argued that the lower court misinterpreted facts and relied on unreliable evidence regarding their criminal liability. The court rejected these claims because it lacks the authority to re-evaluate factual findings, which remain exclusively within the jurisdiction of the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or evidence, reserving such assessment solely to the judges of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NICOLETTA SAVERIO nato a CATANZARO il 28/07/1994 MANCUSO MARCO nato a CATANZARO il 18/07/1989 MAZZA RAFFAELLO nato a CATANZARO il 26/11/1994 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti ricorsi di Saverio Nicoletta, Marco Mancuso e Raffaello Mazza, ritenuto che il motivo comune a tutti i ricorrenti, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che la richiesta di liquidazione delle spese richieste dalla parte civile debba essere disattesa, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03;
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese in favore della parte civile. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 Il consigliere estensor