Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31990/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding insurance fraud jurisdiction and procedural review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31990/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Pierro inadmissible, ordering him to pay costs. Pierro challenged the territorial jurisdiction of the Milan court and the factual reasoning of the lower court regarding insurance fraud. The court rejected the jurisdictional claim based on established precedent placing competence at the insurer's legal seat and dismissed the second ground as an impermissible re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 642 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.: Jurisdiction for insurance fraud lies at the insurer's legal seat; cassation review cannot substitute the trial court's factual assessment or re-evaluate evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
insurance fraud jurisdiction territorial competence rules cassation review limits evidence re-evaluation procedural inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 642 cod. pen.
La Corte d'appello ha ritenuto che la competenza territoriale si radicasse presso il Tribunale di Milano, applicando il principio affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.
art. 642 cod. pen
La Corte d'appello ha ritenuto che la competenza territoriale si radicasse presso il Tribunale di Milano, applicando il principio affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023
pen., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERRO GIUSEPPE nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 08/08/1967 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Pierro, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla competenza territoriale del Tribunale di Milano è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha ritenuto che la competenza territoriale si radicasse presso il Tribunale di Milano, applicando il principio affermato da questa Corte, secondo cui la competenza territoriale in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nell'ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto (Sez. 2, n. 27136 del 18/05/2023, Rv. 284798); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed evulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a