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Ordinanza — n. 31010/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding drug trafficking evidence reliability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31010/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Lamin Barrow inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Barrow argued that the lower court erred in relying on the testimony of Dellino to establish his guilt for drug trafficking. The court rejected this claim as manifestly unfounded, noting that the appellate court correctly applied established case law regarding the admissibility of statements from minor drug purchasers.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and merely reproduce arguments already correctly examined by the appellate court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments drug trafficking evidence testimony reliability procedural costs award imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARROW LAMIN nato il 17/08/1986 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 marzo 2023 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza con cui il Tribunale di Bari in composizione monocratica aveva condannato Lamin Barrow alla pena di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed C 1.333 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i giudici del merito avevano ritenuto destinato allo spaccio lo stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto ritenendo attendibili le dichiarazioni rese dal Dellino in ordine allo svolgimento dei fatti.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di argomenti già esaminati e correttamente vagliati dalla Corte di appello la quale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste Dellino mostrando di fare buon uso dell'orientamento di questa Corte di legittimità che ritiene pienamente utilizzabili le dichiarazioni rese da un acquirente di modici quantitativi di sostanza stupefacente senza le garanzie di legge; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estenso i