Criminal appeal dismissed for lack of interest and inadmissibility regarding sentencing and role arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ituma Dora inadmissible due to a lack of interest and the absence of specific procedural errors. The appellant argued for a reduced sentence based on mitigating circumstances and her leadership role in an association, but the Court found these points already adequately examined in the second instance. Consequently, the appeal was rejected because the sanctions were legally appropriate and the arguments did not constitute valid grounds for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks interest because it seeks to re-evaluate facts already decided, or if the alleged error is manifestly unfounded and does not justify a new examination of the case.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ITUMA DORA nato il 22/12/1973 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ituma Dora; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce VIZIO di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di cui all'art. 73 quinto comma d.p.r. 309/90 per la condotta contestata all'imputata al capo Fl della rubrica di trasporto di sei ovuli di droga e in ordine al riconoscimento del ruolo apicale della ricorrente nell'ambito associativo, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in fatto già adeguatamente esaminate in appello, una rivalutazione del compendio probatorio estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di risultanze processuali già valorizzate dalla Corte di merito. che la censura in ordine al trattamento sanzionatorio è in parte carente di interesse poiché ipotizza un errore, la mancata applicazione della multa, in favore della ricorrente e, comunque, è manifestamente infondata poiché la pena per il più grave reato associativo, determinata in misura prossima al minimo edittale, non contempla la pena pecuniaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden