Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of comparison with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Favilli inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Favilli argued that the appellate court erred in refusing generic mitigating circumstances, but the court found this ground invalid because it lacked a direct comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the procedural requirements for a legitimate review under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; An appeal alleging erroneous application of law regarding mitigating circumstances is inadmissible if the grounds are not compared with the reasoning of the lower court decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVILLI ANDREA nato a CASCINA il 19/03/1969 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrea Favilli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado con la quale l'imputato, riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione, è stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione ed errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito, conformemente alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., ben ha chiarito, con motivazione del tutto esauriente e priva di illogicità manifeste, le ragioni per cui ha ritenuto congrua la pena inflitta e la sussistenza di una pervicace pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Con i. liere estens 're Il Presidente