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Ordinanza — n. 30749/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete specificity and logical flaws in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Guarino Tommaso and Milano Antonio inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's reasoning on responsibility and sentencing, but the court found their arguments lacked concrete specificity and attempted to re-evaluate evidence outside the proper scope of review. Consequently, the court ruled that the first appeal was inadmissible for being abstract and the second for failing to demonstrate logical flaws in the sentencing reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be concretely specific; the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the lower court unless specific procedural errors or logical flaws are clearly identified.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity review of reasoning procedural error logical flaw court costs Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
(vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv.
Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUARINO TOMMASO nato a NAPOLI il 14/08/1999 MILANO ANTONIO nato a NAPOLI il 08/07/2004 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Guanno Tommaso e Milano Antonio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); considerato, relativamente al secondo motivo, che la Corte di appello ha svolto un ragionamento logico ed immune da censure nel negale la concessione della sospensione condizionale della pena rilevato che, quanto al terzo ed al quarto motivo di ricorso, che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli Rv. 270450 - 01) e che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (vedi Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , Waychey e altri Rv. 258410), come avvenuto nel caso in esame;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delie- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de