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Ordinanza — n. 30213/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural error and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Baldo Vincenzo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the request for restorative justice was incorrectly submitted to the appellate court instead of the first-instance judge, rendering it procedurally flawed. Furthermore, the appellant's arguments regarding the lack of reasoning and sentencing were deemed generic and insufficient to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the request for restorative justice is filed with the wrong court, and arguments are generic without specific factual comparison to the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal restorative justice error generic appeal arguments procedural defect court costs award delitto contro l'ambiente responsabilità per i danni ambientali considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDO VINCENZO nato a VIBO VALENTIA il 13/08/1969 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN IDIRITTO Letto il ricorso di Baldo Vincenzo, ritenuto, quanto al primo motivo, che l'istanza volta all'ottenimento di giustizia riparativa era stata erroneamente presentata al giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado e non alla Corte di appello, da questo ricavandosi che essa era inammissibile e la Corte di merito non aveva alcun obbligo di motivazione; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contesta la carenza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. dal momento che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta di cui alle pagina 3-5, non vi è adeguata attività di confronto da parte del ricorrente; del pari, in ordine al terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio, il ricorso non tiene conto della motivazione offerta a fg. 5 della sentenza impugnata, siccome intesa a valorizzare i precedenti del ricorrente idonei alla contestazione della recidiva ed anche tenuto conto della genericità del motivo di appello e della entità della sanzione, di poco superiore al minimo edittale del reato di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr