Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible challenge to discretionary sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Scibilia inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected as generic and indeterminate under Article 581 of the Code of Criminal Procedure, failing to specify legal violations. The second ground challenging the denial of generic mitigating circumstances was deemed inadmissible in a legality review, as the lower court's reasoning was logical and sufficient. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits of the sentencing dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, and a challenge to the denial of generic mitigating circumstances is not permitted in a legality review when the lower court's reasoning is logical and references decisive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA SALVATORE nato a ERICE il 01/10/1994 avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scibilia Salvatore, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis; cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 2-3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 luglio