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Ordinanza — n. 29949/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29949/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime specified in Article 341-bis of the Penal Code, arguing against the proportionality of the sentence. The court rejected this claim because the lower court provided logical, coherent, and precise reasoning regarding the appropriateness of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the ground of criticism is manifestly unfounded and the lower court's reasoning on sentencing proportionality is logical and coherent.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing proportionality Article 341-bis Cassa delle ammende pene e misure modalità di calcolo dell'ammenda indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen.
10356/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
art. 341-bis cod. pen
10356/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA MICHELE nato a MOLFETTA il 10/01/1970 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 10356/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere sore Il prsiden