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Ordinanza — n. 29944/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal or factual arguments supporting the censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged a lower court's conviction for the crime of false testimony, alleging defects in reasoning and omitted mitigating circumstances. The court rejected these claims because they failed to provide specific legal grounds or factual data to support the censure.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments lacking legal or factual support render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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false testimony conviction inadmissible appeal generic grounds lack of specific arguments procedural inadmissibility prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
10319/24 Cercone Matteo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 385 cod. pen
10319/24 Cercone Matteo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERCONE MATTEO nato a SAN SEVERO il 26/01/1976 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 10319/24 Cercone Matteo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente nonché all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto formulati in modo del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07