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Ordinanza — n. 29941/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic criticism of the criminal conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29941/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance criminal judgment for the crime of defamation under Article 378 of the Penal Code. The court found the appeal's criticism to be manifestly unfounded and generic, noting that the lower court had logically and coherently addressed the appellant's criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the criticism of the criminal conviction is manifestly unfounded and generic, failing to provide specific grounds to overturn the lower court's logical and coherent reasoning on criminal liability.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded criticism generic legal argument Article 378 Penal Code defamation conviction procedural costs award Cassation review standard condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. pen.
10200/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica.
art. 378 cod. pen
10200/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESTARI PASQUALE nato a NAPOLI il 26/02/1984 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 10200/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla penale responsabilità del ricorrente (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere est / .12 ore Il P ente