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Ordinanza — n. 29910/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as non-punishability claim is inadmissible and outside the appellate court's jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29910/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniel Anthony inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply the cause of non-punishability and imposed an inappropriate sanction. The court ruled that the non-punishability issue is excluded from the appellate judge's jurisdiction, rendering the specific complaint deducible only as a generic grievance regarding the sanction's congruence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cause of non-punishability is a matter excluded from the appellate judge's jurisdiction; therefore, a specific complaint regarding its non-application is inadmissible, while a generic grievance concerning the appropriateness of the sanction remains within the court's review power.

Parole chiave

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non-punishability appellate jurisdiction inadmissible appeal cause of non-punishability sanction congruence sanzioni penali pena pecuniaria non riscuotibile responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIEL ANTHONY nato il 25/07/1995 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Daniel Anthony OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità risulta indeducibile in quanto costituisce questione sottratta al giudice del gravame, mentre generica risulta la meramente enunciata doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte di appello ha ritenuto congruamente determinato (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07