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Ordinanza — n. 29909/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal against plea bargain judgment dismissed as inadmissible due to lack of permitted grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Grande Pietro inadmissible de plano. The appellant challenged a plea bargain judgment, arguing for further review of acquittal grounds, but the court noted that the lower court's reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure was sufficient to establish the exclusion of such causes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 337 c.p.; Art. 640 c.p.: An appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if the grounds proposed are not permitted, as the statutory reference to Article 129 c.p.p. is sufficient to presume the judge verified and excluded acquittal causes without needing further analysis.

Parole chiave

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plea bargain judgment inadmissible appeal Article 129 c.p.p. acquittal causes procedural de plano licenziamento del pubblico dipendente ricusazione del pubblico ministero disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
Art. 337 c.p.
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
Art. 640 c.p.
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni;

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDE PIETRO nato a NAPOLI il 25/10/1997 avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIL9,ato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; k visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Grande Pietro udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e lesioni;

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a