Italian Court dismisses appeal as generic due to lack of specific correlation between arguments and decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zorgan Rachid inadmissible for genericity. The appellant argued for liability regarding the crime of evasion, but the court found the grounds lacked specific correlation with the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 4 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if it fails to establish a specific link between the arguments presented and the contested decision, rendering the criticism merely evocative rather than substantive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZORGAN RACHID nato il 01/01/1971 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Zorgan Rachid OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di evasione è generico in quanto, in concreto, privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07