Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29771/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of the lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment regarding a conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code, arguing against the denial of mitigating circumstances under Article 62-bis. The court rejected this claim because the appellate judge provided logical, coherent, and precise reasoning for refusing the statutory mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning regarding the denial of statutory mitigation is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded Article 385 Penal Code Article 62-bis mitigation court costs and fine attenuazione della pena assenza di persecuzione esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
8183/24 MERLINO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Art. 62-bis cod. pen.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr.
art. 385 cod. pen
8183/24 MERLINO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO GIOVANNI nato a SIRACUSA il 31/03/1985 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 8183/24 MERLINO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28