Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of the lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment regarding a conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code, arguing against the denial of mitigating circumstances under Article 62-bis. The court rejected this claim because the appellate judge provided logical, coherent, and precise reasoning for refusing the statutory mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal based on a manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning regarding the denial of statutory mitigation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO GIOVANNI nato a SIRACUSA il 31/03/1985 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 8183/24 MERLINO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28