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Ordinanza — n. 29433/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds via settlement agreement under Art. 599-bis. The appeal is rejected because the parties agreed to the outcome, waiving all other arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29433/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had reformulated the sentence based on a settlement agreement where parties waived all other grounds. Consequently, arguments regarding legal qualification, sentencing, or omitted mitigating circumstances were precluded by the parties' explicit renunciation of those specific points.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When parties reach a settlement agreement under Art. 599-bis c.p.p., they waive all other grounds; any subsequent appeal on those waived points is inadmissible due to procedural preclusion.

Parole chiave

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settlement agreement waiver of grounds procedural preclusion inadmissible appeal renunciation of arguments revisione della sentenza penale pericolo di reiterazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
Art. 129 c.p.p.
artt. 599 bis cod. proc. pen
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 04/04/1985 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI._... dato avviso alle parti;] udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari, ai sensi degli artt. 599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di Guerrieri Antonio in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, D.Lgs 159/2011;

Rilevato che nel ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, alla qualificazione giuridica del reato, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quanto alla determinazione della pena e al riconoscimento, della recidiva; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte l'accoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati;

Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto e che deve ritenersi preclusa ogni questione in ordine alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti ovvero in relazione relativa all'omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (così, tra le tante, cfr.

Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853); Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura in ordine alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento di attenuanti ovvero alla mancata esclusione di aggravanti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.