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Ordinanza — n. 28992/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity and failure to prove theft consummation or minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28992/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the first two grounds and the manifest unfoundedness of the third. The appellant argued for a re-evaluation of facts regarding the consummation of theft and the particular minor nature of the offense, but the lower court had already correctly established the elements of the crime and rejected the minor offense defense based on the objective facts and habitual behavior. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic or manifestly unfounded, as the lower court's reasoning on the consummation of theft and the lack of particular minor offense was logically sound and factually supported.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded consummation of theft particular minor offense procedural costs Cassa delle ammende furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAASSIDI MOHAMMED nato il 24/03/1991 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 15-8682 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Mohammed BAASSIDI deve essere dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei primi due motivi spesi in tema di conferma della affermazione di responsabilità per i fatti contestati e la manifesta infondatezza dei motivi spesi in tema di consumazione del delitto di furto (capo C) e particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, tesi -il terzo- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e fuga, cui seguiva l'abbandono della res già oggetto di impossessamento illecito) che qualificano la fattispecie nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.

La cronologia dell'occorso apprezzata dalla Corte territoriale rende epifania della certa consumazione del delitto di furto contestato al capo C, ricorrendone tutti gli estremi, compreso l'impossessamento della res, invito domino. Mentre con l'ultimo motivo si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità dell'offesa, non riconosciuta dal giudice del merito, sia per la obiettiva ontologia dei fatti scrutinati che per la abitualità manifestata nel delitto.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.